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CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI
Dal 1° aprile 2011 prevista anche la prova pratica
Il 30 marzo 2011 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 81 del 1°marzo 2011 che disciplina il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida dei ciclomotori e le relative modalità. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° aprile 2011.e sinteticamente vengono di seguito riassunte.
Prova di controllo delle cognizioni e prova pratica
I minori che abbiano compiuto i quattordici anni e i maggiorenni che, al 1° ottobre 2005, non abbiano conseguito la patente di guida, possono ottenere il certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore previo superamento di una prova di controllo delle cognizioni (c.d. prova teorica) e, in caso di esito positivo, di una prova pratica di guida del ciclomotore. La domanda di conseguimento deve essere presentata ad un Ufficio della Motorizzazione civile a firma del candidato o, se minore, a firma di un genitore o tutore. Contestualmente al deposito della domanda presso l’Ufficio della Motorizzazione, devono essere presentate le ricevute di pagamento relative all’imposta di bollo e alle operazioni di motorizzazione, nonché il certificato medico attestante la presenza dei requisiti psicofisici prescritti dal Codice della Strada (C.d.S.) rilasciato da un medico autorizzato ai sensi dell’art. 119 del C.d.S.
In caso di superamento della prova di controllo delle cognizioni, al candidato verrà rilasciata l’autorizzazione alla guida del ciclomotore. La prova pratica per il conseguimento del certificato d’idoneità alla guida non può essere fissata prima che sia trascorso un mese dal rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione ha validità di sei mesi, nel corso dei quali il candidato potrà sostenere la prova pratica per un massimo di due volte e con un intervallo temporale, tra il primo e il secondo tentativo, di almeno un mese. In caso di esito negativo della seconda prova pratica, l’esaminatore provvede a ritirare l’autorizzazione.
Esercitazioni alla guida
Per i ciclomotori a due ruote, il Decreto prescrive che le esercitazioni alla guida avvengano esclusivamente in luoghi poco frequentati, mentre per i ciclomotori con più di due ruote omologati al trasporto di un passeggero a fianco del conducente (quadricicli leggeri compresi) il candidato dovrà avere a fianco, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di patente di guida di tipo B da almeno 10 anni, il cui compito è quello di intervenire tempestivamente in caso di necessità; questi ciclomotori e quadricicli leggeri devono inoltre essere muniti di un contrassegno recante la lettera alfabetica “P”.
Sanzioni
Il decreto stabilisce infine una serie di sanzioni per guida senza l’autorizzazione prevista , per il candidato che si eserciti alla guida senza avere a bordo persona in possesso dei requisiti prescritti con funzione di istruttore o per guidatori e persone a bordo senza documenti di riconoscimento o patente.
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