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Codice di comportamento delle imprese di servizi
Servizi alle persone

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ FUNERARIA
Linee guida della Legge 18/2010 della Regione Veneto

La Regione Veneto con la Legge 18/2010 è intervenuta per disciplinare la normativa riguardante il settore funerario. La Legge fornisce, innanzitutto, una precisa definizione di attività funebre ovvero "l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento di prestazioni quali il disbrigo pratiche amministrative inerenti il decesso, vendita di casse ed articoli funebri, preparazione delle salme, confezionamento del feretro, trasferimento trasporto funebre, trattamenti di tanatocosmesi, recupero di cadaveri su disposizione delle autorità".
A tale riguardo la Legge stabilisce l'incompatibilità dell'attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale in capo alla stessa impresa. Tali attività, pertanto, devono essere svolte da imprese con proprietà diverse.
Il servizio cimiteriale risulta , a sua volta , incompatibile con l'attività commerciale di marmi e lapidi, mentre l'attività funebre è compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
La norma regionale disciplina, infine, procedure , requisiti e definizioni
relativamente alle varie fattispecie e alle varie fasi che seguono il decesso di un
individuo (ad esempio: accertamento della morte, osservazione, trasporto funebre, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, iniezioni conservative, sepoltura, esumazione, cremazione, consegna o dispersione delle ceneri,
trattamenti particolari) nonché i compiti e le competenze dei vari enti
(Regione, Comuni e ASL).


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