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Confcommercio / Servizi a Vicenza - Servizi alle persone - Servizi alle imprese

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CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI SERVIZI
Seconda parte
Norme di comportamento
1. Premessa
L’imprenditore aderente ad Area Terziaria il quale sottoscriva l’obbligo di applicazione del Codice di Comportamento:
è consapevole che ogni Cliente ha esigenze specifiche e peculiari non assimilabili genericamente a quelle di altri Clienti; assume la soddisfazione del Cliente come misura fondamentale della qualità del Servizio prestato; assicura il rispetto del Codice anche nei confronti delle Imprese non associate ad Area Terziaria.
2. Norme di comportamento nelle relazioni con i Clienti
Le comunicazioni ai potenziali Clienti relative alle prestazioni erogabili ovvero ai tempi e alle modalità di esecuzione devono corrispondere alle effettive capacità professionali e organizzative dell’Impresa. L’Impresa non deve determinare erronei convincimenti sulle aspettative del Cliente al fine di favorire la vendita del Servizio. L’impresa si impegna quindi a svolgere la propria attività promozionale secondo principi di onestà, correttezza e veridicità ed a formulare le offerte dei propri servizi in modo che risultino chiaramente evidenziate le condizioni e segnatamente i corrispettivi, i termini di consegna e di pagamento, le garanzie ed ogni altro aspetto che consenta, in caso di pluralità di offerte, una valutazione comparativa delle stesse. L’impresa osserverà la massima riservatezza circa le informazioni eventualmente acquisite sull’attività e gli interessi dei Clienti. E’ dovere dunque dell’Impresa non utilizzare o divulgare le informazioni a proprio vantaggio o di terzi. L’impresa non tenterà di acquisire incarichi facendo in qualsiasi modo pressione nei confronti di terzi, né tanto meno dei Collaboratori dei Clienti. L’impresa che affidi a terzi l’esecuzione di tutta (o parte) la prestazione del Servizio per il quale abbia assunto incarico, resta impegnata nei confronti del Cliente per le obbligazioni che derivano dall’accettazione del Codice. Le clausole contrattuali o qualsiasi altro documento che renda esplicito l’oggetto della prestazione, devono essere redatti in forme e linguaggio semplice e chiaro, che non richiedano per la loro comprensione specifiche conoscenze giuridiche. Le clausole contrattuali che possono risultare onerose per il Cliente saranno adeguatamente evidenziate. L’impresa si impegna a rilevare la soddisfazione del Cliente e il suo giudizio sulla qualità del Servizio ricevuto adottando ogni comportamento idoneo ad ottimizzare la relazione con il Cliente.
3. Norme di comportamento nelle relazioni tra imprese
L’impresa che sottoscrive l’obbligo di applicazione del Codice di comportamento si impegna a svolgere l’attività concorrenziale nei confronti di altre Imprese del settore sia che queste abbiano o non abbiano sottoscritto a loro volta il suddetto impegno, in condizioni di massima correttezza. In particolare l’Impresa si impegna: ad astenersi da qualsiasi azione che possa creare discredito o comunque nuocere all’immagine di un’altra Impresa; ad astenersi dal ricercare a proprio vantaggio informazioni riservate riguardanti altre imprese; a confrontare, qualora intenda comparare il proprio servizio con altri offerti da terzi, solo elementi significativi tra loro omogenei. Nel caso in cui il Cliente commissioni la fornitura del Servizio a più Imprese, queste si impegnano ad operare in spirito di costruttiva collaborazione in modo da ottimizzare il risultato delle loro prestazioni.
4. Utilizzo del marchio di qualità
L’Impresa che aderisce al Codice di comportamento ha diritto di utilizzare il marchio di qualità per le Imprese di Servizi predisposto da Area Terziaria di Confcommercio e che è di proprietà della stessa. L’uso del marchio di qualità può essere temporaneamente o definitivamente inibito dal Consiglio direttivo di Area Terziaria ad una Impresa aderente al Codice a seguito della accertata violazione – da parte di questa – delle norme del Codice di comportamento, secondo quanto previsto nel paragrafo 4 della prima parte del Codice di comportamento.
5. Soluzione in sede arbitrale delle controversie tra Impresa e Cliente
L’adesione al Codice di comportamento impegna l’Impresa ad inserire, in tutti i contratti stipulati con Clienti e relativi a prestazioni di Servizi, la clausola compromissoria formulata come segue: “Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un Collegio di tra Arbitri nominati una da ciascuna delle due parti ed il terzo, in qualità di presidente del Collegio Arbitrale, nominato d’accordo tra i primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio con riguardo al luogo di stipulazione del contratto. Gli Arbitri decideranno in via irrituale e secondo diritto. Le parti si obbligano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin d’ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale”. Nel caso di contratto concluso verbalmente, l’Impresa si impegna a stipulare con il Cliente un compromesso che demandi alla decisione di un Collegio arbitrale, secondo la natura e le modalità sopraindicate, la soluzione della controversia che sia insorta tra Impresa e Cliente avente ad oggetto la prestazione di Servizi.
6. Integrazioni al Codice di comportamento
Le associazioni nazionali di categoria aderenti a Confcommercio possono prevedere ulteriori specifiche disposizioni purchè inerenti l’ambito di attività delle imprese rappresentate. Tali disposizioni non possono essere in contrasto o comunque limitare le norme contenute nel presente Codice e devono essere preventivamente approvate dal Comitato di tutela. Le Associazioni predette possono utilizzare un proprio marchio di qualità in aggiunta a quello emesso da Area Terziaria di Confcommercio.
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